Avallo
- Introduzione
- Avallo
- Caratteristiche essenziali dell’Avallo
- Tipi di Avallo
- Principi generali dell’Avallo
- Effetto dell’Avallo
- Conclusione
Introduzione
Evallo Avallo
Introduzione
L’avallo è un modo per autenticare e informare che lo strumento negoziabile è genuino e per renderlo idoneo alla negoziazione e al trasferimento. La girata è stata ampiamente trattata nel Negotiable Instrument’s Act, 1881 (di seguito denominato Act).
La girata
Il comma 15 della legge prevede che quando l’autore o il titolare di uno strumento negoziabile firma lo strumento sul retro o sul fronte ai fini della negoziazione, o firma un foglietto allegato allo strumento o allega una carta bollata che è debitamente firmata per completare lo strumento, si dice che lo strumento è girato.
La persona che firma è conosciuta come il giratario. Il vero significato di girata è quello di firmare l’atto. Questo viene fatto per trasferire l’atto a qualcun altro. La firma può essere apposta sulla faccia o sul retro dello strumento negoziabile o su un foglio che è attaccato al retro dello strumento. Questo deve essere fatto allo scopo di avallare il titolo.
La persona che firma il titolo è chiamata avallante e la persona a cui il titolo è avallato è chiamata avallante. Nei casi in cui la persona che deve avallare l’atto è analfabeta, può apporre la sua impronta del pollice sinistro sull’atto, ma questo esercizio deve essere effettuato davanti a un testimone o deve essere attestato da qualcun altro che fornisca il suo indirizzo di residenza.
Caratteristiche essenziali della girata
Queste sono le caratteristiche essenziali della girata:
- Luogo di girata;
- Scopo della girata;
- Firma del giratario sul titolo;
- Consegna del titolo dopo la girata;
- L’intero importo deve essere girato;
- Firma di una persona autorizzata;
- La girata deve essere per un ordine di pagamento e non deve avere prefissi o suffissi complementari;
- Se la girata è di una persona analfabeta allora la stessa deve essere fatta apponendo l’impronta del pollice della mano sinistra in presenza di qualche altra persona che attesti o testimoni;
- Una donna sposata deve menzionare il nome del marito;
- La girata fino a pagamento o soddisfazione.
Tipi di girata
La girata può essere fatta nei seguenti modi:
- Chiusura in bianco o generale
L’articolo 16 della legge prevede che quando l’emittente o il titolare dello strumento negoziabile firma solo il suo nome e non menziona il nome del giratario, la girata è detta “in bianco” o in bianco o generale.
Il risultato di una girata in bianco è che il titolo diventa al portatore anche se inizialmente era un titolo all’ordine. Non c’è quasi nessuna differenza tra uno strumento pagabile al portatore e uno strumento in bianco. Un tale strumento può essere trasferito con una semplice consegna.
Effetto della girata in bianco
Lo strumento d’ordine diventa uno strumento al portatore. La sezione 54 della legge prevede che uno strumento negoziabile che è pagabile all’ordine viene convertito in uno pagabile al portatore quando viene girato in bianco. Una volta che uno strumento è girato in bianco può essere consegnato a una persona che avrà il diritto di ricevere il pagamento.
Lo strumento può essere negoziato solo tramite consegna. L’articolo 49 della legge prevede che un atto girato in bianco possa essere convertito in una girata completa semplicemente scrivendo il nome del giratario.
- Collaborazione completa
L’articolo 16(1) della legge prevede che se una persona scrive un ordine di pagare una somma di denaro che è menzionata nell’atto a o all’ordine di una persona specifica, la girata è detta “completa”. La persona così specificata è chiamata avallante dell’atto. La girata è regolata dalla legge applicabile al beneficiario.
Questo tipo di girata è anche chiamata girata speciale poiché specifica la persona a cui o al cui ordine la cambiale è pagabile.
- Valutazione restrittiva
Il § 50 della legge prevede che quando una persona è limitata o proibita dall’ulteriore negoziazione dello strumento si parla di girata restrittiva. In questo caso il titolare ottiene semplicemente il diritto di recuperare l’importo ma non di negoziarlo ulteriormente. Tale restrizione viene attuata specificando che il diritto di negoziare ulteriormente è stato ridotto.
- Avallo parziale
La legge 56 prevede che quando una persona avalla solo una parte del titolo o trasferisce il diritto di recuperare o ricevere solo una parte dell’importo, tale avallo è detto avallo parziale. Tale girata non è valida. Una persona può avallare lo strumento solo per quanto riguarda l’intero importo.
- Avallo condizionato
Il comma 52 della legge prevede che quando viene imposta una condizione che limita o esclude la responsabilità della persona che effettua l’avallo, si parla di avallo condizionato. Questo è un modo valido di negoziare e non rende invalida la negoziabilità di uno strumento.
In questo caso una persona limita o esclude la sua responsabilità con l’uso di parole esplicite che la responsabilità dipenderà dal verificarsi di un evento specifico.
- Commissione pro soluto
L’articolo 52 della legge prevede che un avallante con l’uso di parole specifiche esclude la sua responsabilità verso il giratario se lo strumento viene disonorato. Tale girata è valida ed è una girata pro soluto.
- Collocazione facoltativa
Quando il giratario fa una girata rinunciando a qualsiasi diritto o a certi diritti o rendendo certi doveri esenti dal titolo, si parla di girata facoltativa. Il girante estende la sua responsabilità o rinuncia a qualche diritto in base al titolo.
- Collaborazione sans frais
Quando il girante non vuole che il giratario o qualsiasi altra persona che diventa titolare del titolo si faccia carico di qualsiasi spesa per suo conto sulla cambiale, la girata si chiama girata sans frais. Il giratario si rende responsabile nei confronti del giratario per le spese.
- Formazioni false
Una cambiale o nota non può essere negoziata con una girata falsa. La falsificazione non dà alcun titolo nemmeno al titolare a tempo debito. Quindi nessuno ottiene un titolo su un atto attraverso un atto falsificato. Se un accettante sa che lo strumento è falsificato, allora non è sollevato dalla responsabilità.
Principi generali della girata
I seguenti principi devono essere osservati per rendere una girata valida e corretta:
- La girata deve essere fatta sull’atto e se non c’è posto per farlo, allora attaccando un foglio separato e facendo la firma su quel foglio;
- La firma deve essere del girante o del suo rappresentante autorizzato;
- La firma deve essere fatta con l’inchiostro;
- È ammessa anche una firma dattiloscritta;
- Se la firma è fatta con un timbro di gomma, deve essere fatta anche a mano;
- Nessuno straniero può apporre la girata su un titolo negoziabile;
- La girata deve essere fatta per l’intero importo e non a pezzi;
- Il nome del giratario deve avere la stessa ortografia del nome che appare sullo strumento come suo beneficiario o girante;
- Una volta che la girata è fatta deve essere seguita dalla consegna. Senza la consegna la girata sarà trattata come incompleta.
Effetto della girata
L’articolo 50 della legge prevede che una volta che uno strumento negoziabile è girato e consegnato al giratario, esso viene trasferito al giratario per ulteriori negoziazioni. Tuttavia, la persona che fa questa girata può limitare o escludere questo diritto a negoziare inserendo delle parole.
La restrizione fatta può anche costituire il giratario come un agente che può girare lo strumento o ricevere il contenuto per il girante o qualche altra persona specificata.
Illustrazione:
- Paga solo a Z
- Paga Z o ordina per conto di J
Le suddette girate escludono il diritto di Z di negoziare ulteriormente.
- Pagare Z
- Pagare Z il valore in conto presso la Royal Bank of Scotland
- Pagare Z il contenuto, che è parte del corrispettivo di un atto di cessione che è stato eseguito da Z alla girata e altri.
Le suddette girate non escludono il diritto di Z per ulteriori trattative.
Quindi gli effetti della girata sono:
- L’avallo di un titolo seguito dalla consegna trasferisce la proprietà del titolo al giratario;
- Il giratario può negoziare ulteriormente il titolo, purché il suo diritto non sia stato limitato da istruzioni specifiche nel titolo;
- Una girata in bianco e pagabile all’ordine viene convertita in un pagabile al portatore, eccetto negli assegni incrociati;
- Una girata completa non cambia la natura del titolo che è un titolo al portatore.
Case Law
- Nel caso di Bommareddi Mothireddi v Bhimavarapu Pothireddi AIR 1963 AP 343, è stato affermato che il pagamento al titolare dello strumento, che include un avallante per l’incasso, fornisce una liberazione al creatore della nota promissoria.
- Il diritto che si basa sulla girata sopravvive anche se il giratario muore e il giratario potrebbe continuare la causa. Poiché la girata è stata fatta per uno scopo specifico, cioè
- Nel caso di Morepen Finance Ltd. v Reserve Bank Of India 116 (2005) DLT 129, è stato affermato che l’effetto della girata è che il titolo legale passa al cessionario e il cessionario è quindi autorizzato a richiedere, ricevere o citare in giudizio il denaro che deve essere pagato in base a tale strumento.
- Nel caso di Rahmath Bi contro Angappa Raja (1969) 2 MLJ 518, è stato ritenuto che un avallatario di una nota promissoria per l’incasso, che non ha pagato alcun corrispettivo per la stessa, ha il diritto di presentare una petizione di insolvenza contro il creatore della nota promissoria.
- E’ stato inoltre affermato che non c’è nulla nel Negotiable Instruments Act che limita tale diritto del destinatario di presentare un’istanza di insolvenza contro il creatore della nota. Sarebbe ragionevole che il destinatario debba avere il diritto di presentare un’istanza di insolvenza per realizzare il denaro.
- Nel caso di Kanhyalal v Ramkumar AIR 1956 Raj 129, è stato affermato che l’inserimento del nome in qualsiasi parte della scrittura serve ad autenticare uno strumento. Non è necessario che per rendere lo strumento vincolante la firma debba essere ai piedi dello strumento. Può essere ovunque.