Il Trattato di Parigi

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Il Trattato di Parigi, firmato il 3 settembre 1783, mise fine alla guerra rivoluzionaria americana tra la Gran Bretagna e le colonie americane. I negoziati di pace iniziarono nell’aprile del 1782 all’Hotel d’York e coinvolsero i rappresentanti americani Benjamin Franklin, JohnJay, Henry Laurens e John Adams. I rappresentanti britannici presenti erano David Hartley e Richard Oswald.

Firma del trattato preliminare di pace a Parigi, di Carl Wilhelm Anton Seiler, 1904.

Firma del trattato preliminare di pace a Parigi, di Carl Wilhelm Anton Seiler, 1904.

Il Congresso americano ratificò il trattato di Parigi il 14 gennaio 1784. Il ritardo fu dovuto alla lentezza dei mezzi di trasporto disponibili all’epoca.

Il testo completo del Trattato di Parigi

Il Trattato di Parigi

In nome della Santissima & Trinità indivisa.

Piacendo alla Divina Provvidenza di disporre i Cuori del Serenissimo e Potentissimo Principe Giorgio Terzo, per la Grazia di Dio, Re di Gran Bretagna, Francia e Irlanda, Difensore della Fede, Duca di Brunswick e Lunebourg, Arcitrasportatore e Principe Elettore del Sacro Romano Impero ecc. e degli Stati Uniti d’America, per superare tutte le incomprensioni e le divergenze del passato che hanno infelicemente interrotto la buona corrispondenza e l’amicizia che essi desiderano ristabilire reciprocamente; e per stabilire tra i due paesi, sulla base dei reciproci vantaggi e della reciproca convenienza, un rapporto così benefico e soddisfacente che possa promuovere e assicurare ad entrambi la pace e l’armonia perpetue;e avendo per questo auspicabile fine già gettato le basi della riconciliazione della pace &con gli articoli provvisori firmati a Parigi il 30 novembre 1782, dai commissari incaricati da ciascuna parte, i quali articoli sono stati concordati per essere inseriti e costituire il trattato di pace proposto per essere concluso tra la Corona di Gran Bretagna e i detti Stati Uniti, ma che il trattato non doveva essere concluso finché non fossero stati concordati i termini della pace tra la Gran Bretagna &la Francia, e Sua Maestà Britannica fosse pronta a concludere tale trattato di conseguenza: e poiché il trattato tra la Gran Bretagna &la Francia è stato concluso, Sua Maestà Britannica &gli Stati Uniti d’America, al fine di dare piena efficacia agli articoli provvisori sopra menzionati, secondo il loro tenore, hanno costituito & nominato, cioè Sua Maestà Britannica da parte sua, David Hartley, Esqr., membro del Parlamento della Gran Bretagna, e i detti Stati Uniti da parte loro, – punto fermo – John Adams, Esq., ex commissario degli Stati Uniti d’America presso la Corte di Versailles, ex delegato al Congresso dello Stato del Massachusetts, ex capo della giustizia di detto Stato, e ministro plenipotenziario dei detti Stati Uniti presso le loro Alte Potenze degli Stati Generali dei Paesi Bassi; – punto fermo – Benjamin Franklin, Esq, defunto delegato al Congresso dello Stato della Pennsylvania, presidente della Convenzione di detto Stato e ministro plenipotenziario degli Stati Uniti d’America presso la Corte di Versailles; John Jay, Esq, defunto Presidente del Congresso e Capo della Giustizia dello Stato di New York, e Ministro Plenipotenziario di detti Stati Uniti presso la Corte di Madrid, come plenipotenziari per la conclusione e la firma del presente trattato definitivo; i quali, dopo aver comunicato reciprocamente i loro rispettivi pieni poteri, hanno concordato e confermato i seguenti articoli.

Articolo 1:

Sua Maestà Britannica riconosce i detti Stati Uniti, ossia, New Hampshire, MassachusettsBay, Rhode Island e Providence Plantations, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina e Georgia, per essere liberi Stati sovrani e indipendenti; che egli tratta con loro come tali, e per se stesso i suoi eredi & successori, rinuncia a tutte le pretese al governo, proprietà e diritti territoriali dello stesso e ogni parte di esso.

Articolo 2:

E affinché tutte le controversie che potrebbero sorgere in futuro sul tema dei confini di detti Stati Uniti possano essere evitate, è qui convenuto e dichiarato che i seguenti sono e saranno i loro confini, vale a dire: dall’angolo nordoccidentale della Nuova Scozia, cioè, quell’angolo formato da una linea tracciata verso nord dalla sorgente del fiume St. Lawrence, da quelli che cadono nell’Oceano Atlantico, fino alla testa più nordoccidentale del fiume Connecticut; poi giù lungo la metà di quel fiume fino al quarantacinquesimo grado di latitudine nord; da lì lungo una linea diretta a ovest su detta latitudine fino a colpire il fiume Iroquois o Cataraquy; poi lungo la metà di detto fiume nel lago Ontario; attraverso il centro di detto lago fino a colpire la comunicazione via acqua tra quel lago & il lago Erie; Quindi lungo il centro di detta comunicazione nel lago Erie, attraverso il centro di detto lago fino ad arrivare alla comunicazione via acqua tra quel lago & lago Huron; quindi lungo il centro di detta comunicazione via acqua nel lago Huron, quindi attraverso il centro di detto lago fino alla comunicazione via acqua tra quel lago e il lago Superiore; quindi attraverso il lago Superiore a nord delle isole Royal & Phelipeaux fino al Long Lake; Quindi attraverso il centro del suddetto Lago Lungo e la comunicazione d’acqua tra esso & e il Lago dei Boschi, fino al suddetto Lago dei Boschi; quindi attraverso il suddetto Lago fino al suo punto più nordoccidentale, e da lì in direzione ovest fino al fiume Mississippi; Quindi, con una linea da tracciare lungo il centro del suddetto fiume Mississippi fino ad intersecare la parte più settentrionale del trentunesimo grado di latitudine nord, a sud, con una linea da tracciare verso est dalla determinazione della linea da ultimo menzionata alla latitudine di trentuno gradi dell’equatore fino alla metà del fiume Apalachicola o Catahouche; Quindi lungo la sua metà fino alla sua confluenza con il Flint River; quindi dritto fino alla testa del Saint Mary’s River, e quindi giù lungo la metà del Saint Mary’s River fino all’Oceano Atlantico. Est, con una linea da tracciare lungo il centro del fiume Saint Croix, dalla sua foce nella baia di Fundy alla sua sorgente, e dalla sua sorgente direttamente a nord fino alle suddette Highlands, che dividono i fiumi che cadono nell’Oceano Atlantico da quelli che cadono nel fiume Saint Lawrence; comprendendo tutte le isole situate entro venti leghe da qualsiasi parte delle coste degli Stati Uniti e comprese tra le linee da tracciare verso est dai punti in cui i suddetti confini tra la Nuova Scozia da una parte e la Florida orientale dall’altra toccano rispettivamente la Baia di Fundy e l’Oceano Atlantico, ad eccezione delle isole che ora sono o sono state in passato nei limiti della suddetta provincia della Nuova Scozia.

Articolo 3:

Si è convenuto che il popolo degli Stati Uniti continuerà a godere indisturbato del diritto di prendere pesci di ogni tipo sul Grand Bank e su tutti gli altri banchi di Terranova, anche nel Golfo di San Lorenzo e in tutti gli altri luoghi del mare, dove gli abitanti di entrambi i paesi hanno usato in passato pescare. E anche che gli abitanti degli Stati Uniti avranno la libertà di prendere pesci di ogni tipo su quella parte della costa di Terranova che i pescatori britannici utilizzeranno (ma non di essiccarli o curarli su quell’isola) e anche sulle coste, baie e insenature di tutti gli altri domini di Sua Maestà Britannica in America; e che i pescatori americani avranno la libertà di essiccare e curare il pesce in tutte le baie, i porti e le insenature della Nuova Scozia, delle isole Magdalen e del Labrador, finché le stesse resteranno aperte, ma non appena le stesse o una di esse saranno sistemate, non sarà legale per i suddetti pescatori essiccare o curare il pesce in tali insediamenti senza un precedente accordo a tal fine con gli abitanti, i proprietari o i possessori del terreno.

Articolo 4:

Si conviene che i creditori di entrambe le parti non incontreranno alcun impedimento legale al recupero dell’intero valore in sterline di tutti i debiti in buona fede precedentemente contratti.

Articolo 5:

Si conviene che il Congresso raccomandi vivamente alle legislature dei rispettivi Stati di provvedere alla restituzione di tutti i beni, diritti e proprietà che sono stati confiscati appartenenti a veri sudditi britannici; e anche dei beni, diritti e proprietà di persone residenti in distretti in possesso delle armi di Sua Maestà e che non hanno portato armi contro i suddetti Stati Uniti. E che le persone di qualsiasi altra descrizione avranno la libertà di recarsi in qualsiasi parte o parti di uno dei tredici Stati Uniti e di rimanervi per dodici mesi senza essere disturbate nei loro sforzi per ottenere la restituzione delle proprietà dei loro possedimenti, diritti e proprietà che possono essere stati confiscati. E che il Congresso raccomandi vivamente ai vari Stati un riesame e una revisione di tutti gli atti o leggi riguardanti le premesse, in modo da rendere dette leggi o atti perfettamente coerenti non solo con la giustizia e l’equità ma con quello spirito di conciliazione che al ritorno delle benedizioni della pace dovrebbe prevalere universalmente. E che il Congresso raccomandi vivamente ai vari Stati che le proprietà, i diritti e i beni di queste ultime Persone siano loro restituiti, rimborsando a tutte le Persone che ne siano ora in possesso il prezzo in buona fede (se è stato dato) che tali Persone possono aver pagato per l’acquisto delle suddette terre, diritti o beni dopo la confisca.

E si conviene che tutte le Persone che hanno qualche interesse nelle Terre confiscate, sia per debiti, che per accordi matrimoniali, o altro, non incontreranno alcun impedimento legale nel perseguimento dei loro giusti diritti.

Articolo 6:

Che non si facciano in futuro confische né si avviino procedimenti contro alcuna persona o persone per o a causa della parte che hanno avuto nell’attuale guerra, e che nessuna persona subisca per questo motivo alcuna perdita o danno futuro, né alla sua persona, né alla sua libertà, né alla sua proprietà; e che coloro che si trovassero in carcere per tali accuse al momento della ratifica del trattato in America saranno immediatamente rimessi in libertà, e che i procedimenti giudiziari così iniziati saranno interrotti.

Articolo 7:

Il Trattato di Parigi firma

Sarà stabilita una pace ferma e perpetua tra Sua Maestà Britannica e i detti Stati, e tra i sudditi dell’uno e i cittadini dell’altro, per cui tutte le ostilità sia per mare che per terra cesseranno d’ora in poi: Tutti i prigionieri di entrambe le parti saranno lasciati in libertà, e Sua Maestà Britannica, con tutta la rapidità necessaria, e senza causare alcuna distruzione, o portare via alcun negro o altra proprietà degli abitanti americani, ritirerà tutti i suoi Eserciti, Presidi & Flotte dai detti Stati Uniti, e da ogni Posto, Luogo e Porto all’interno degli stessi; lasciando in tutte le Fortificazioni, l’Artiglieria americana che può trovarsi lì: E ordinerà anche &che tutti gli archivi, i registri, gli atti &di proprietà di uno qualsiasi dei suddetti Stati o dei loro cittadini, che nel corso della guerra possano essere caduti nelle mani dei suoi ufficiali, siano immediatamente ripristinati e consegnati agli Stati e alle persone a cui appartengono.

Articolo 8:

La navigazione del fiume Mississippi, dalla sua sorgente all’oceano, resterà per sempre libera e aperta ai sudditi della Gran Bretagna e ai cittadini degli Stati Uniti.

Articolo 9:

Nel caso in cui dovesse accadere che qualche luogo o territorio appartenente alla Gran Bretagna o agli Stati Uniti fosse stato conquistato dalle armi dell’uno o dell’altro prima dell’arrivo di detti articoli provvisori in America, si conviene che lo stesso sarà ripristinato senza difficoltà e senza richiedere alcuna compensazione.

Articolo 10:

Le ratifiche solenni del presente trattato, redatte in buona forma, saranno scambiate tra le parti contraenti nello spazio di sei mesi o prima, se possibile, da calcolarsi dal giorno della firma del presente trattato. In fede di che noi sottoscritti, i loro ministri plenipotenziari abbiamo firmato a loro nome e in virtù dei nostri pieni poteri, con le nostre mani il presente trattato definitivo, e abbiamo fatto apporre i sigilli delle nostre armi.

Fatto a Parigi, questo terzo giorno di settembre dell’anno di nostro Signore, millesettecentoottantatre.

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